Publié la circulaire sur les nouvelles qui ont affecté la vente ou la remise sur la facture des bonus de construction après la conversion des décrets d'aide en droit (DL N. 50/2022) et Aid-bis (DL N.115 / 2022). Avec la circulaire n. 33 / e du 6 octobre 2022, En particulier, des clarifications sont fournies sur le transfert de crédits à « titulaires de compte » et d'autres clarifications concernant le « indices de diligence », déjà répertorié en circulaire n. 23 / e en juin dernier, ainsi que des indications spécifiques suivant les modifications apportées au SuperBonus par le décret d'aide. Avec’L'occasion donne également des instructions pour la gestion de toute erreur de communication pour le’Exercice des options de réduction sur la facture et l'attribution du crédit.
I chiarimenti sulla responsabilità solidale di fornitore e cessionario – Il documento di oggi fornisce chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (DL N.115 / 2022), la circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale.
Cessione dei crediti ai « titulaires de compte » – La circolare commenta inoltre le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai « titulaires de compte » (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.
Come rimediare in caso di ritardi nella comunicazione – Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della « remissione in bonis », istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
Come rimediare in caso di errori nella comunicazione – La circolare contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella pec dedicata.